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preposto - Blog - Studio Amich - Consulting Engineers

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NOVITA' IN MERITO ALLA NOMINA DEL PREPOSTO IN AMBITO SICUREZZA SUL LAVORO

Studio Amich - Consulting Engineers
Pubblicato da in SICUREZZA SUL LAVORO ·
Tags: nvitànominaprepostosicurezzasullavoroL.215/2021


La nuova Legge 215/2021 ha introdotto alcune variazioni significative nel Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. 81/08).


La modifica più significativa è l'introduzione del nuovo obbligo di nomina del Preposto, vigente
dal 21 dicembre 2021, la cui mancanza è penalmente sanzionata a titolo contravvenzionale,
a carico del Datore di lavoro e/o Dirigente (nell'ambito delle sue competenze e attribuzioni).


La mancata individuazione della figura del Preposto da parte del Datore di Lavoro o del Dirigente
è sanzionabile ai sensi dell'art. 55 comma 5 lett. d) che prevede l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per le violazioni di cui all'art. 18 comma 1 lett. b-bis.


E' necessario, quindi, per chi non l'abbia già fatto, effettuare al più presto:

1) La revisione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) individuando la persona o
le persone preposte;
2) L'erogazione dei corsi di formazione (o di aggiornamento) ai preposti.


Il nostro studio può fornirvi consulenza sia per la revisione del DVR che per l'erogazione
dei corsi per Preposti.


Puoi contattarci qui per chiarimenti, maggiori info e preventivi.




La funzione del Preposto in azienda in ambito sicurezza sul lavoro

Studio Amich - Consulting Engineers
Pubblicato da in SICUREZZA SUL LAVORO ·
Tags: corsodiformazioneprepostoprepostisicurezzasullavoro81/08




Molto spesso nelle aziende è necessario assegnare la funzione di preposto, figura per la quale l’art. 19 del D. Lgs. 81/08 stabilisce compiti e responsabilità.

Ma chi è o chi può essere nominato preposto?

L’art. 2 comma e) del D. Lgs. 81/08 definisce il preposto come persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività  lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.


Ma è necessaria una delega scritta da parte del datore di lavoro?


A questa domanda ci viene in aiuto una sentenza della Cassazione penale, Sez. IV – (Sentenza n. 1502 del 14 gennaio 2010 (u.p. 18 dicembre 2009) la quale fornisce qualche chiarimento; la stessa infatti, ci dice che il preposto “…e` individuato direttamente dalla legge e dalla giurisprudenza come soggetto cui competono poteri originari e specifici, differenziati tra loro e collegati alle funzioni a essi demandati, la cui inosservanza comporta la diretta responsabilità del soggetto «iure proprio». Si deve cioè precisare che il preposto non è chiamato a rispondere in quanto delegato dal datore di lavoro, ma bensì a titolo diretto e personale per l’inosservanza di obblighi che allo stesso direttamente fanno capo.

E`pertanto del tutto improprio il richiamo alla delega, o meglio alla assenza di delega, da parte del datore di lavoro con il quale il preposto imputato cerca di allontanare da sè la responsabilità, solo dovendosi precisare che i giudici di merito hanno correttamente individuato la responsabilità dell’imputato come conseguenza degli obblighi a lui direttamente e autonomamente spettanti”.


Il preposto che non ha ricevuto delega scritta dal datore di lavoro può sottrarsi alle sue responsabilità in ambito sicurezza sul lavoro?

La Cassazione penale, Sez. IV – Sentenza n. 28779 del 19 luglio 2011 (u.p. 24 aprile 2011) premette che, ‘‘come il datore di lavoro ed il dirigente, anche il preposto (ed è tale, ad esempio il capo cantiere) e` indubbiamente destinatario diretto (iure proprio) delle norme antinfortunistiche, prescindendo da una eventuale «delega di funzioni» conferita dal datore di lavoro’’.

Beninteso, chiarisce che l’obbligo di attuare le misure di sicurezza ‘‘incombe innanzitutto al datore di lavoro, cui competono anche poteri organizzativi, predispositivi e di spesa al riguardo’’.

Ma subito aggiunge che ‘‘il preposto non è soggetto estraneo al conseguimento dei risultati scaturenti dall’adempimento di quell’obbligo, non è soggetto che possa notarilmente e passivamente meramente registrare una situazione di non conformità a legge e ad essa prestare silente, passiva e ratificatoria acquiescenza’’, e, ‘‘al contrario, proprio perche´ pur esso diretto destinatario del precetto di legge, è tenuto ad attivarsi nel controllo della rispondenza della situazione di fatto ai dettami di legge e, nella verificata situazione di non corrispondenza dei luoghi di lavoro alle prescrizioni antinfortunistiche di legge, ad attivarsi per tutto quanto sia nelle sue possibilita` per rimuovere tale situazione pregiudizievole per la sicurezza dei lavoratori nello svolgimento di quelle attività che egli pur sempre dirige e sovrintende, assumendo anch’egli nei confronti dei lavoratori medesimi una posizione di garanzia’’

Il preposto è soggetto a formazione obbligatoria?


Si, il D. Lgs. 81/08 all’art. 37 obbliga tale figura ad effettuare un corso di formazione.









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