Nei confronti del portiere di un condominio che rientra nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati, è previsto dall’art. 3 comma 9 del D. Lgs. n. 81/2008, tra le altre cose, l'obbligo di frequentare corsi per la sicurezza sul lavoro.
Detto Art. 3 fa riferimento, a sua volta, agli artt. 36 e 37 del D. Lgs 81/08 che impongono che il lavoratore (in questo caso il portiere di condominio) frequenti obbligatoriamente un corso di formazione generale della durata di 4 ore ed un corso di formazione specifica, anch'esso della durata di 4 ore.
Ai portieri, devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate.
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