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ATTESTATI SICUREZZA SUL LAVORO SCADUTI, CHE FARE? - Blog - Studio Amich - Consulting Engineers

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ATTESTATI SICUREZZA SUL LAVORO SCADUTI, CHE FARE?

Studio Amich - Consulting Engineers
Pubblicato da in FORMAZIONE ·
Tags: attestatisicurezzasullavoroscadutiaggiornamenti


Molti clienti rilevando la presenza in azienda di attestati sulla sicurezza sul lavoro scaduti (perchè sfuggiti al controllo o per una "svista" dei responsabili), mi chiedono se è necessario ripetere per intero i corsi o effettuare semplicemente degli aggiornamenti.


Se si superano il termini previsti, che decorrono dal giorno del conseguimento dell'attestato, allora lo stesso può ritenersi scaduto. Ciò non vuol dire che il dipendente perda la propria formazione, ma solo che è temporaneamente non coperto a fronte di eventuali controlli degli organi competenti, che possono comminare una sanzione al datore di lavoro.


Nessuna preoccupazione quindi, è però necessario che venga effettuata al più presto la formazione per aggiornare l'attestato scaduto.


Di seguito sono riportati i termini entro i quali provvedere all'aggiornamento degli attestati:

RSPP Datore di Lavoro (Rresponsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione): 5 anni;
RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza): 1 anno;
Addetti antincendio alle emergenze: 3 anni;
Addetti al primo soccorso: 3 anni;
Formazione generale: non ha scadenza;
Formazione specifica lavoratori: 5 anni.
Preposti: 5 anni;
Dirigenti: 5 anni;
Addetti e Preposti al Montaggio, Trasformazione, Smontaggio Ponteggi: 4 anni;
Attrezzature di Lavoro (carrelli elevatori, piattaforme di lavoro elevabili (PLE), gru su autocarro, escavatore (terne, pale gommate ecc.), trattori…): 5 anni


Se possiamo esserti d'aiuto, o hai bisogno di formazione







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