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attestati - Blog - Studio Amich - Consulting Engineers

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IL MERCATINO PER LA COMPRAVENDITA DEGLI ATTESTATI DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

Studio Amich - Consulting Engineers
Pubblicato da in FORMAZIONE ·
Tags: venditacorsiattestatiformazionesicurezzasullavoro
 



Non sono bastate le puntate sull’argomento del noto programma “Striscia la notizia” per impedire un comportamento, che, a voler usare un eufemismo, definirei poco professionale di alcune società di consulenza/consulenti che ancora “vendono” letteralmente attestati di formazione sulla sicurezza sul lavoro senza effettuare i corsi (o nella migliore delle ipotesi erogando qualche nozione gravemente lacunosa) non rispettando i tempi, le modalità, ed appunto i programmi previsti dagli accordi stato/regioni.

Ovviamente tali “società/consulenti” (uso le virgolette appositamente) praticano ai datori di lavoro prezzi stracciati.

Tutto ciò avviene a danno di molte società di consulenza/consulenti che invece hanno a cuore la tutela dei lavoratori o dei datori di lavoro e quindi erogano con serietà i corsi con i programmi ed i tempi previsti dalle leggi, e soprattutto, fornendo nozioni utili (che a volte salvano la vita) ai discenti.

A tutto ciò si aggiunge la beffa in quanto i consulenti/le società serie che presentano un’offerta al cliente/(e quindi devono necessariamente programmare e valutare economicamente le effettive ore di lavoro da svolgere) rischiano a volte di essere additate come “fuori mercato”.

Questa situazione provoca, secondo la mia esperienza, i seguenti danni:

In ordine di gravità:

1) Aumento dei rischi di infortuni / malattie professionali per la mancata, incompleta o lacunosa formazione erogata (i rischi se li conosci li eviti, se non li conosci non puoi evitarli);
2) Misure di prevenzione e protezione dei lavoratori (magari previste nel DVR fatto dal consulente) non attuate o non comprese;
3) Sanzioni pecuniarie e sanzioni penali per il datore di lavoro in merito alla mancata applicazione delle misure sopraindicate.
 
Quindi, occhio a scegliere il consulente/società di consulenza.
...
Al link seguente trovi un articolo del mio blog che potrebbe esserti utile sul come valutare le offerte di un professionista/società di consulenza:
...
Buon lavoro.



ATTESTATI SICUREZZA SUL LAVORO SCADUTI, CHE FARE?

Studio Amich - Consulting Engineers
Pubblicato da in FORMAZIONE ·
Tags: attestatisicurezzasullavoroscadutiaggiornamenti


Molti clienti rilevando la presenza in azienda di attestati sulla sicurezza sul lavoro scaduti (perchè sfuggiti al controllo o per una "svista" dei responsabili), mi chiedono se è necessario ripetere per intero i corsi o effettuare semplicemente degli aggiornamenti.


Se si superano il termini previsti, che decorrono dal giorno del conseguimento dell'attestato, allora lo stesso può ritenersi scaduto. Ciò non vuol dire che il dipendente perda la propria formazione, ma solo che è temporaneamente non coperto a fronte di eventuali controlli degli organi competenti, che possono comminare una sanzione al datore di lavoro.


Nessuna preoccupazione quindi, è però necessario che venga effettuata al più presto la formazione per aggiornare l'attestato scaduto.


Di seguito sono riportati i termini entro i quali provvedere all'aggiornamento degli attestati:

RSPP Datore di Lavoro (Rresponsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione): 5 anni;
RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza): 1 anno;
Addetti antincendio alle emergenze: 3 anni;
Addetti al primo soccorso: 3 anni;
Formazione generale: non ha scadenza;
Formazione specifica lavoratori: 5 anni.
Preposti: 5 anni;
Dirigenti: 5 anni;
Addetti e Preposti al Montaggio, Trasformazione, Smontaggio Ponteggi: 4 anni;
Attrezzature di Lavoro (carrelli elevatori, piattaforme di lavoro elevabili (PLE), gru su autocarro, escavatore (terne, pale gommate ecc.), trattori…): 5 anni


Se possiamo esserti d'aiuto, o hai bisogno di formazione







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