','auto');ga('set', 'anonymizeIp', true);ga('send', 'pageview');

portiere - Blog - Studio Amich - Consulting Engineers

Vai ai contenuti

Menu principale:

OBBLIGHI FORMATIVI 81/08 (Sicurezza sul Lavoro) PER PORTIERI DI CONDOMINIO

Studio Amich - Consulting Engineers
Pubblicato da in FORMAZIONE ·
Tags: obbligocorsisicurezzasullavoro81/08perportieredicondominio


Nei confronti del portiere di un condominio che rientra nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati, è previsto dall’art. 3 comma 9 del D. Lgs. n. 81/2008, tra le altre cose, l'obbligo di frequentare corsi per la sicurezza sul lavoro.


Detto Art. 3 fa riferimento, a sua volta, agli artt. 36 e 37 del D. Lgs 81/08 che impongono che il lavoratore (in questo caso il portiere di condominio) frequenti obbligatoriamente un corso di formazione generale della durata di 4 ore ed un corso di formazione specifica, anch'esso della durata di 4 ore.


Ai portieri, devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate.


Per maggiori info o per prenotare futuri corsi, puoi contattarci qui.





Torna ai contenuti | Torna al menu