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"SE PENSI SIA COSTOSO ASSUMERE UN PROFESSIONISTA ASPETTA DI VEDERE QUANTO TI COSTA ASSUMERE UN DILETTANTE"
Non si può non essere d'accordo con questa affermazione.
Chi ingaggia un professionista o una società di servizi, nell'esaminare le offerte, dovrebbe sempre valutare almeno questi 3 punti:
1) il prezzo (che deve essere commisurato alla prestazione proposta, all'esperienza e alle referenze del professionista o dell'organizzazione);
2) il curriculum e le qualifiche di chi la propone;
3) le referenze (lavori simili eseguiti presso altri clienti).
Per esperienza personale, quasi sempre ci si ferma a considerare il solo prezzo di una prestazione professionale e non si pone attenzione al rischio che un'errata o incompleta consulenza può arrecare.
Ad esempio tra i rischi vi è quello di dover rifare o completare un lavoro, ingaggiando un altro professionista (stesso lavoro pagato 2 volte), ricevere sanzioni da Enti (ad esempio nel caso della sicurezza sul lavoro), sprecare risorse (tempo e denaro) per impostazione poco efficace ed efficiente di un sistema di gestione (es. qualità).
Meglio prevenire che curare.
Buon lavoro a tutti.
www.studioamich.it
Molto spesso nelle aziende è necessario assegnare la funzione di preposto, figura per la quale l’art. 19 del D. Lgs. 81/08 stabilisce compiti e responsabilità.
Ma chi è o chi può essere nominato preposto?
L’art. 2 comma e) del D. Lgs. 81/08 definisce il preposto come persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Ma è necessaria una delega scritta da parte del datore di lavoro?
A questa domanda ci viene in aiuto una sentenza della Cassazione penale, Sez. IV – (Sentenza n. 1502 del 14 gennaio 2010 (u.p. 18 dicembre 2009) la quale fornisce qualche chiarimento; la stessa infatti, ci dice che il preposto “…e` individuato direttamente dalla legge e dalla giurisprudenza come soggetto cui competono poteri originari e specifici, differenziati tra loro e collegati alle funzioni a essi demandati, la cui inosservanza comporta la diretta responsabilità del soggetto «iure proprio». Si deve cioè precisare che il preposto non è chiamato a rispondere in quanto delegato dal datore di lavoro, ma bensì a titolo diretto e personale per l’inosservanza di obblighi che allo stesso direttamente fanno capo.
E`pertanto del tutto improprio il richiamo alla delega, o meglio alla assenza di delega, da parte del datore di lavoro con il quale il preposto imputato cerca di allontanare da sè la responsabilità, solo dovendosi precisare che i giudici di merito hanno correttamente individuato la responsabilità dell’imputato come conseguenza degli obblighi a lui direttamente e autonomamente spettanti”.
Il preposto che non ha ricevuto delega scritta dal datore di lavoro può sottrarsi alle sue responsabilità in ambito sicurezza sul lavoro?
La Cassazione penale, Sez. IV – Sentenza n. 28779 del 19 luglio 2011 (u.p. 24 aprile 2011) premette che, ‘‘come il datore di lavoro ed il dirigente, anche il preposto (ed è tale, ad esempio il capo cantiere) e` indubbiamente destinatario diretto (iure proprio) delle norme antinfortunistiche, prescindendo da una eventuale «delega di funzioni» conferita dal datore di lavoro’’.
Beninteso, chiarisce che l’obbligo di attuare le misure di sicurezza ‘‘incombe innanzitutto al datore di lavoro, cui competono anche poteri organizzativi, predispositivi e di spesa al riguardo’’.
Ma subito aggiunge che ‘‘il preposto non è soggetto estraneo al conseguimento dei risultati scaturenti dall’adempimento di quell’obbligo, non è soggetto che possa notarilmente e passivamente meramente registrare una situazione di non conformità a legge e ad essa prestare silente, passiva e ratificatoria acquiescenza’’, e, ‘‘al contrario, proprio perche´ pur esso diretto destinatario del precetto di legge, è tenuto ad attivarsi nel controllo della rispondenza della situazione di fatto ai dettami di legge e, nella verificata situazione di non corrispondenza dei luoghi di lavoro alle prescrizioni antinfortunistiche di legge, ad attivarsi per tutto quanto sia nelle sue possibilita` per rimuovere tale situazione pregiudizievole per la sicurezza dei lavoratori nello svolgimento di quelle attività che egli pur sempre dirige e sovrintende, assumendo anch’egli nei confronti dei lavoratori medesimi una posizione di garanzia’’
Il preposto è soggetto a formazione obbligatoria?
Si, il D. Lgs. 81/08 all’art. 37 obbliga tale figura ad effettuare un corso di formazione.
Abbiamo visto in un mio post precedente in quali casi è obbligatorio redigere il piano operativo di sicurezza in cantiere.
Vediamo ora a chi e come deve essere trasmesso.
Prima di occuparci di questo devi sapere che il POS va redatto da tutte le imprese che entrano in cantiere, siano esse affidatarie o esecutrici; in pratica anche l’impresa che opera in subappalto è tenuta a redigere un proprio POS.
Se operi come impresa in subappalto o comunque subaffidataria, devi trasmettere il tuo POS all’appaltatore dei lavori (affidatario); è consigliabile che tu lo trasmetta almeno 30 giorni prima dell’ingresso in cantiere.
Ciò perché l’impresa affidataria (l’appaltatore) deve avere il tempo di verificare la congruenza del tuo POS con il suo.
L’impresa affidataria dovrà poi, a sua volta, trasmettere il POS al coordinatore per l’esecuzione almeno 15 giorni prima dell’ingresso in cantiere (Art. 101 comma 3 del T.U.S.L.).
Una volta ricevuto il POS dall’impresa affidataria, Il coordinatore per l’esecuzione dovrà verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza e per fare questo avrà al massimo 15 giorni di tempo dalla ricezione.
Avrai capito a questo punto, che se ritardi la consegna del tuo POS all’appaltatore, ne consegue un ritardo a catena sui tempi.
E’ importante ancora che tu sappia che il coordinatore per l’esecuzione può anche bocciare il tuo POS.
Quindi se vuoi entrare in cantiere nel rispetto dei tempi previsti, devi compilare il piano con la massima cura per evitare che il coordinatore possa richiederti delle modifiche o integrazioni al POS che hai già presentato con conseguenti ed inevitabili perdite di tempo.
Contattaci per un preventivo di redazione del POS.
Molto spesso gli imprenditori mi chiedono se devono redigere il POS (Piano Operativo di Sicurezza) anche:
- per i cantieri privati;
- se non è stato designato il coordinatore per la sicurezza;
- in assenza del piano di sicurezza e coordinamento (PSC).
Ebbene devi sapere che se la tua azienda/impresa apre dei cantieri, deve rispettare 2 norme di legge:
- Il codice dei contratti (D. Lgs. 163/2006);
- Il Testo Unico titolo IV (D. Lgs. 81/08 e 106/09).
Il codice dei contratti (che disciplina tutto il settore dei lavori pubblici) ti obbliga a redigere il POS entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori.
Il Testo Unico (T.U.S.L.) obbliga a redigere il POS tutte le imprese (anche quelle familiari e con meno di 10 addetti) operanti in cantieri sia di opere pubbliche e che private (D. lgs. 81/08 e 106/09 Art. 96 comma 1 lettera g).
In definitiva devi redigere obbligatoriamente il POS per tutti i cantieri edili o di genio civile (pubblici e privati), anche se la tua impresa è a carattere familiare, anche se hai meno di 10 dipendenti, indipendentemente dal fatto che sia stato o meno designato il coordinatore, e che di conseguenza sia presente o meno il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento).
Contattaci per un preventivo di redazione del POS.
Negli ultimi tempi, in particolare per l'emergenza coronavirus, si parla molto della formazione in FAD.
Innanzitutto chiariamo, per chi non lo sapesse, che FAD è l’acronimo per Formazione A Distanza.
Ma cos’è la Formazione A Distanza?
La Formazione A Distanza è una metodologia di insegnamento che permette di trasferire attraverso internet conoscenze ed esperienze, indipendentemente dallo spazio e dal tempo; la FAD consente di partecipare a corsi di formazione da qualsiasi luogo o postazione e favorisce l’apprendimento di determinate materie, in maniera personalizzata e autonoma.
In parole semplici, il discente che segue un corso on line, può farlo seguendo i suoi tempi e i suoi ritmi, può ripetere le lezioni tutte le volte che vuole, può usufruire di materiale didattico messo a disposizione sulla piattaforma internet.
Spesso, inoltre, il discente ha la possibilità di contattare il docente via internet, in chat o su skype.
Al termine delle lezioni e/o di un tempo minimo di formazione, previsto per i corsi obbligatori sulla Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.), il discente deve superare un test di valutazione prima di ricevere l’attestato.
Prima di iscriversi ad un corso obbligatorio sulla Sicurezza sul Lavoro, bisogna accertarsi che sia le metodologie, i programmi, la durata dei corsi, siano conformi a quanto previsto dalla legislazione vigente e che inoltre gli attestati rilasciati siano legalmente validi e riconosciuti.
Ma quali vantaggi offre la Formazione A Distanza?
Conviene a chi non può o non vuole recarsi fisicamente a seguire i corsi di formazione presso enti esterni, a chi desidera ripetere e rivedere autonomamente parti del corso di formazione, a chi desidera un risparmio economico sul costo del corso (in genere, i corsi in FAD, costano meno di quelli in Aula). Un esempio qui.
Studio Amich Consulting Engineers è sede formativa territoriale di CONFSAL FISALS, attraverso la quale è possibile effettuare Formazione a Distanza (on line su piattaforma) per molti dei corsi obbligatori previsti dal Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.); gli attestati rilasciati sono validi su tutto il territorio nazionale.