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OBBLIGHI FORMATIVI 81/08 (Sicurezza sul Lavoro) PER PORTIERI DI CONDOMINIO

Studio Amich - Consulting Engineers
Pubblicato da in FORMAZIONE ·
Tags: obbligocorsisicurezzasullavoro81/08perportieredicondominio


Nei confronti del portiere di un condominio che rientra nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati, è previsto dall’art. 3 comma 9 del D. Lgs. n. 81/2008, tra le altre cose, l'obbligo di frequentare corsi per la sicurezza sul lavoro.


Detto Art. 3 fa riferimento, a sua volta, agli artt. 36 e 37 del D. Lgs 81/08 che impongono che il lavoratore (in questo caso il portiere di condominio) frequenti obbligatoriamente un corso di formazione generale della durata di 4 ore ed un corso di formazione specifica, anch'esso della durata di 4 ore.


Ai portieri, devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate.


Per maggiori info o per prenotare futuri corsi, puoi contattarci qui.





La norma ISO 45001: 2018 - Il Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro

Studio Amich - Consulting Engineers
Pubblicato da in SISTEMI DI GESTIONE ·
Tags: ISO45001ISO45001:2018nuovanormasistemadigestionesicurezzasullavoro



La ISO 45001: 2018 è applicabile a tutte le organizzazioni di qualsiasi dimensione e tipologia; tale nuova norma consentirà alle aziende che decideranno di adottarla, di ottenere seguenti vantaggi:


1. Miglioramento della cultura della sicurezza in azienda;
2. Maggiore efficienza e conseguente riduzione degli infortuni e di perdite di tempo in fase produttiva;
3. Eliminazione del turn-over per la sostituzione degli infortunati/ malati;
4. Maggiore controllo dei rischi e riduzione dei pericoli mediante la definizione di obiettivi, finalità e responsabilità;
5. Controllo della conformità legislativa;
6. Miglioramento dell'immagine dell'azienda in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
7. Riduzione dei costi assicurativi;
8. Diminuzione dei rischi di sanzioni amministrative e penali;
9. Dimostrazione dell'impegno nella protezione verso il personale, i beni e le strutture.


L'Indice della nuova  norma ISO 45001: 2018 consentirà un'agevole integrazione con le nuove edizioni delle norme sulla qualità e l'ambiente, ISO 9001: 2015 E ISO 14001: 2015, come evidente di seguito:

INDICE DELLA ISO 45001: 2018
INTRODUZIONE
1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
2. RIFERIMENTI NORMATIVI
3. TERMINI E DEFINIZIONI
4. CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE
4.1. Comprendere l'organizzazione ed il suo contesto
4.2. Comprendere le esigenze e le aspettative dei lavoratori e di altre parti interessate
4.3. Determinare il campo di applicazione del sistema di gestione per la SSL
4.4. Sistema di gestione per la SSL
5. LEADERSHIP E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI
5.1. Leadership e impegno
5.2. Politica per la SSL
5.3. Ruoli, responsabilità e autorità nell'organizzazione
5.4. Consultazione e partecipazione dei lavoratori
6. PIANIFICAZIONE
6.1. Azioni per affrontare rischi ed opportunità
6.1.1. Generalità
6.1.2. Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi e delle opportunità
6.1.3. Determinazione dei requisiti legali e altri requisiti
6.1.4. Attvità di pianificazione
6.2. Obiettivi per la SSL e pianificazione per il loro raggiungimento
6.2.1. Obiettivi per la SSL
6.2.2. Pianificazione per il raggiungimento degli obiettivi per la SSL
7. SUPPORTO
7.1. Risorse
7.2. Competenza
7.3. Consapevolezza
7.4. Comunicazione
7.4.1. Generalità
7.4.2. Comunicazione interna
7.4.3. Comunicazione esterna
7.5. Informazioni documentate
7.5.1. Generalità
7.5.2. Creazione ed aggiornamento
7.5.3. Controllo delle informazioni documentate
8. ATTIVITÀ OPERATIVE
8.1. Pianificazione e controllo operativi
8.1.1. Generalità
8.1.2. Eliminazione dei pericoli e riduzione dei rischi per la SSL
8.1.3. Gestione del cambiamento
8.1.4. Approvvigionamento
8.2. Preparazione e risposte alle emergenze
9. VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
9.1. Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione delle prestazioni
9.1.1. Generalità
9.1.2. Valutazione della conformità
9.2. Audit interno
9.2.1. Generalità
9.2.2. Programma di audit interno
9.3. Riesame di direzione
10. MIGLIORAMENTO
10.1. Generalità
10.2. Incidenti, non conformità e azioni correttive
10.3. Miglioramento continuo
APPENDICE A - GUIDA SULL'UTILIZZO DEL PRESENTE DOCUMENTO
BIBLIOGRAFIA
INDICE ALFABETICO DEI TERMINI
APPENDICE NA - RIFERIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI (Informativa)


Studio Amich - Consulting Engineers ha affiancato fin dal 1996 un gran numero di PMI per l'implementazine di sistemi di gestione certificabili e certificati da ente terzo, nonchè ha portato a termine con successo un gran numero di consulenze in ambito sicurezza sul lavoro.


I professionisti dello studio hanno inoltre effettuato formazione obbligatoria (D. lgs. 81/08) e volontaria (norme ISO) in tali ambiti sia in aula che direttamente presso le azinde.


Se desideri un preventivo per la consulenza e la certificazione del sistema di gestione per la sicurezza sul lavoro conforme alla ISO 45001: 2018  puoi contattarci qui adesso.

Buon lavoro.








Contributi per certificazioni Qualità, Ambiente e Sicurezza per MPMI in Provincia di Napoli - scadenza 30/11/2017

Studio Amich - Consulting Engineers
Pubblicato da in SISTEMI DI GESTIONE ·
Tags: contributipercertificazionequalitàambientesicurezzavouchercameradicommercionapoli


BANDO PER L’EROGAZIONE DI VOUCHER PER SPESE DI ADOZIONE E/O
IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI DI CERTIFICAZIONE VOLONTARIA NELLE MICRO
PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI.


SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA 30/11/2017.


In breve:

Beneficiari
Micro, Piccole, Medie imprese con sede e unità locale in Provincia di Napoli.


Spese ammissibili
sono ammesse le spese per l'adozione ed implementazione di seguenti sistemi di gestione:
  • Qualità: secondo la UNI EN ISO 9001: 2015 - Sistemi di gestione per la qualità.
  • Ambiente: secondo la UNI EN ISO 14001: 2015 - Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l'uso.
  • Salute e Sicurezza sul Lavoro: secondo la OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Specification) - 18001: 2007.
  • Sicurezza alimentare: secondo la UNI EN ISO 22000: 2005 - Sistemi di certificazione della sicurezzaalimentare.
  • Agroalimentare: secondo la UNI 22005: 2008- Certificazione del sistema di rintracciabilità nelle filiereagroalimentari.
  • Etica: secondo la norma SA (Social Accountability) 8000/2001 (Responsabilità sociale d’impresa) – Certificazione del grado etico e della responsabilità sociale di un´azienda.  Anticorruzione: secondo la Norma ISO37001.
  • Energia : secondo la norma ISO 50001.

Le certificazioni, rispondenti alle rispettive normative, dovranno essere rilasciate da parte di un Organismo di certificazione riconosciuto dall’Ente Italiano di Accreditamento ACCREDIA.

Sono escluse dal contributo le spese connesse a rinnovi di certificazioni già possedute e le spese sostenute per la parte di certificazione relativa a sedi secondarie/unità locali site fuori dalla provincia di Napoli, nel caso in cui la certificazione riguardi l’intero complesso aziendale.


Entità delle agevolazioni
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto (Voucher), fino alla concorrenza del 50% delle spese ammissibili. Il voucher non potrà superare il valore massimo di € 6.000,00 (seimila/00) al netto dell’I.V.A. e sarà graduato nel rispetto dei seguenti parametri dimensionali dell’azienda:
- 3.000,00 euro per le imprese con meno di 10 dipendenti;
- 4.000,00 euro per le imprese fino a 15 dipendenti;
- 5.000,00 euro per le imprese fino a 50 dipendenti;
- 6.000,00 euro per le imprese oltre i 50 dipendenti.

Sono escluse le domande il cui contributo richiesto risulti inferiore ad euro 3.000,00 (tremila/00). Il contributo in quanto erogato in conto esercizio, e non destinato all’acquisto di beni strumentali, sarà assoggettato a ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’IRES (percettore persona giuridica) o dell’IRPEF (percettore persona fisica), secondo quanto previsto dall’art. 28 del D.P.R. 600/1973 e s.m.i. I costi sono riconosciuti al netto dell’IVA.


Come presentare la domanda
Le domande dovranno essere inviate esclusivamente mediante l'utilizzo della procedura telematica 5 (completamente gratuita) dalle ore 9.00 del giorno 30/10/2017 alle ore 9.00 del giorno 30/11/2017, mediante la compilazione di un modulo base generato dal sistema Webtelemaco, allegando la documentazione.



Come viene erogata l'agevolazione
Il contributo viene erogato dall’ Azienda Speciale “S.I. Impresa” direttamente ai beneficiari, in un’unica soluzione. Si precisa che l’inserimento in graduatoria non comporta alcun diritto al contributo, che si realizza soltanto dopo che l’Ufficio preposto avrà verificato la sussistenza, in sede di rendicontazione, della presenza della documentazione. Ai fini del computo dei costi ammissibili sarà ritenuta valida solo la documentazione di spesa in regola con le vigenti leggi fiscali e con la dimostrazione dell’avvenuto pagamento. Non sono in ogni caso ammessi pagamenti in contanti e con assegni bancari né per compensazione. Sono ammesse esclusivamente spese sostenute e dimostrate con data successiva alla presentazione della domanda di agevolazione, nei limiti e con i requisiti di cui al presente bando.


Contattaci subito qui per presentare la domanda




Come valutare le offerte per una prestazione professionale

Studio Amich - Consulting Engineers
Pubblicato da in CONSULENZA ·
Tags: consulentiaziendaliingegnerilavoroprofessionistirischioconsulenzaerratavalutazioneofferteprofessionistivalutazioneoffertesocietàdiconsulenza

"SE PENSI SIA COSTOSO ASSUMERE UN PROFESSIONISTA ASPETTA DI VEDERE QUANTO TI COSTA ASSUMERE UN DILETTANTE"

Non si può non essere d'accordo con questa affermazione.

Chi ingaggia un professionista o una società di servizi, nell'esaminare le offerte, dovrebbe sempre valutare almeno questi 3 punti:

1) il prezzo (che deve essere commisurato alla prestazione proposta, all'esperienza e alle referenze del professionista o dell'organizzazione);

2) il curriculum e le qualifiche di chi la propone;

3) le referenze (lavori simili eseguiti presso altri clienti).

Per esperienza personale, quasi sempre ci si ferma a considerare il solo prezzo di una prestazione professionale e non si pone attenzione al rischio che un'errata o incompleta consulenza può arrecare.

Ad esempio tra i rischi vi è quello di dover rifare o completare un lavoro, ingaggiando un altro professionista (stesso lavoro pagato 2 volte), ricevere sanzioni da Enti (ad esempio nel caso della sicurezza sul lavoro), sprecare risorse (tempo e denaro) per impostazione poco efficace ed efficiente di un sistema di gestione (es. qualità).

Meglio prevenire che curare.

Buon lavoro a tutti.
www.studioamich.it




La funzione del Preposto in azienda in ambito sicurezza sul lavoro

Studio Amich - Consulting Engineers
Pubblicato da in SICUREZZA SUL LAVORO ·
Tags: corsodiformazioneprepostoprepostisicurezzasullavoro81/08




Molto spesso nelle aziende è necessario assegnare la funzione di preposto, figura per la quale l’art. 19 del D. Lgs. 81/08 stabilisce compiti e responsabilità.

Ma chi è o chi può essere nominato preposto?

L’art. 2 comma e) del D. Lgs. 81/08 definisce il preposto come persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività  lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.


Ma è necessaria una delega scritta da parte del datore di lavoro?


A questa domanda ci viene in aiuto una sentenza della Cassazione penale, Sez. IV – (Sentenza n. 1502 del 14 gennaio 2010 (u.p. 18 dicembre 2009) la quale fornisce qualche chiarimento; la stessa infatti, ci dice che il preposto “…e` individuato direttamente dalla legge e dalla giurisprudenza come soggetto cui competono poteri originari e specifici, differenziati tra loro e collegati alle funzioni a essi demandati, la cui inosservanza comporta la diretta responsabilità del soggetto «iure proprio». Si deve cioè precisare che il preposto non è chiamato a rispondere in quanto delegato dal datore di lavoro, ma bensì a titolo diretto e personale per l’inosservanza di obblighi che allo stesso direttamente fanno capo.

E`pertanto del tutto improprio il richiamo alla delega, o meglio alla assenza di delega, da parte del datore di lavoro con il quale il preposto imputato cerca di allontanare da sè la responsabilità, solo dovendosi precisare che i giudici di merito hanno correttamente individuato la responsabilità dell’imputato come conseguenza degli obblighi a lui direttamente e autonomamente spettanti”.


Il preposto che non ha ricevuto delega scritta dal datore di lavoro può sottrarsi alle sue responsabilità in ambito sicurezza sul lavoro?

La Cassazione penale, Sez. IV – Sentenza n. 28779 del 19 luglio 2011 (u.p. 24 aprile 2011) premette che, ‘‘come il datore di lavoro ed il dirigente, anche il preposto (ed è tale, ad esempio il capo cantiere) e` indubbiamente destinatario diretto (iure proprio) delle norme antinfortunistiche, prescindendo da una eventuale «delega di funzioni» conferita dal datore di lavoro’’.

Beninteso, chiarisce che l’obbligo di attuare le misure di sicurezza ‘‘incombe innanzitutto al datore di lavoro, cui competono anche poteri organizzativi, predispositivi e di spesa al riguardo’’.

Ma subito aggiunge che ‘‘il preposto non è soggetto estraneo al conseguimento dei risultati scaturenti dall’adempimento di quell’obbligo, non è soggetto che possa notarilmente e passivamente meramente registrare una situazione di non conformità a legge e ad essa prestare silente, passiva e ratificatoria acquiescenza’’, e, ‘‘al contrario, proprio perche´ pur esso diretto destinatario del precetto di legge, è tenuto ad attivarsi nel controllo della rispondenza della situazione di fatto ai dettami di legge e, nella verificata situazione di non corrispondenza dei luoghi di lavoro alle prescrizioni antinfortunistiche di legge, ad attivarsi per tutto quanto sia nelle sue possibilita` per rimuovere tale situazione pregiudizievole per la sicurezza dei lavoratori nello svolgimento di quelle attività che egli pur sempre dirige e sovrintende, assumendo anch’egli nei confronti dei lavoratori medesimi una posizione di garanzia’’

Il preposto è soggetto a formazione obbligatoria?


Si, il D. Lgs. 81/08 all’art. 37 obbliga tale figura ad effettuare un corso di formazione.









Chi deve redigere il POS e come va trasmesso

Studio Amich - Consulting Engineers
Pubblicato da in SICUREZZA SUL LAVORO ·
Tags: redazionetrasmissionePOSpianooperativodisicurezzacantieriedili

Abbiamo visto in un mio post precedente in quali casi è obbligatorio redigere il piano operativo di sicurezza in cantiere.
Vediamo ora a chi e come deve essere trasmesso.

Prima di occuparci di questo devi sapere che il POS va redatto da tutte le imprese che entrano in cantiere, siano esse affidatarie o esecutrici; in pratica anche l’impresa che opera in subappalto è tenuta a redigere un proprio POS.

Se operi come impresa in subappalto o comunque subaffidataria, devi trasmettere il tuo POS all’appaltatore dei lavori (affidatario); è consigliabile che tu lo trasmetta almeno 30 giorni prima dell’ingresso in cantiere.

Ciò perché l’impresa affidataria (l’appaltatore) deve avere il tempo di verificare la congruenza del tuo POS con il suo.

L’impresa affidataria dovrà poi, a sua volta, trasmettere il POS al coordinatore per l’esecuzione almeno 15 giorni prima dell’ingresso in cantiere (Art. 101 comma 3 del T.U.S.L.).

Una volta ricevuto il POS dall’impresa affidataria, Il coordinatore per l’esecuzione dovrà verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza e per fare questo avrà al massimo 15 giorni di tempo dalla ricezione.

Avrai capito a questo punto, che se ritardi la consegna del tuo POS all’appaltatore, ne consegue un ritardo a catena sui tempi.

E’ importante ancora che tu sappia che il coordinatore per l’esecuzione può anche bocciare il tuo POS.

Quindi se vuoi entrare in cantiere nel rispetto dei tempi previsti, devi compilare il piano con la massima cura per evitare che il coordinatore possa richiederti delle modifiche o integrazioni al POS che hai già presentato con conseguenti ed inevitabili perdite di tempo.

Contattaci per un preventivo di redazione del POS.






In quali casi è obbligatorio redigere il POS

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Tags: obbligoPOSpianooperativodisicurezzacantiereedile



Molto spesso gli imprenditori mi chiedono se devono redigere il POS (Piano Operativo di Sicurezza) anche:

- per i cantieri privati;
- se non è stato designato il coordinatore per la sicurezza;
- in assenza del piano di sicurezza e coordinamento (PSC).

Ebbene devi sapere che se la tua azienda/impresa apre dei cantieri, deve rispettare 2 norme di legge:

- Il codice dei contratti (D. Lgs. 163/2006);
- Il Testo Unico titolo IV (D. Lgs. 81/08 e 106/09).

Il codice dei contratti (che disciplina tutto il settore dei lavori pubblici) ti obbliga a redigere il POS entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori.

Il Testo Unico (T.U.S.L.) obbliga a redigere il POS tutte le imprese (anche quelle familiari e con meno di 10 addetti) operanti in cantieri sia di opere pubbliche e che private (D. lgs. 81/08 e 106/09 Art. 96 comma 1 lettera g).

In definitiva devi redigere obbligatoriamente il POS per tutti i cantieri edili o di genio civile (pubblici e privati), anche se la tua impresa è a carattere familiare, anche se hai meno di 10 dipendenti, indipendentemente dal fatto che sia stato o meno designato il coordinatore, e che di conseguenza sia presente o meno il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento).

Contattaci per un preventivo di redazione del POS.




I corsi di formazione in FAD (a distanza)

Studio Amich - Consulting Engineers
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Tags: corsidiformazionesicurezzalavoro81/08fadonlineelearningemergenzacoronaviruscovid19




Negli ultimi tempi, in particolare per l'emergenza coronavirus, si parla molto della formazione in FAD.


Innanzitutto chiariamo, per chi non lo sapesse, che FAD è l’acronimo per Formazione A Distanza.


Ma cos’è la Formazione A Distanza?


La Formazione A Distanza è una metodologia di insegnamento che permette di trasferire attraverso internet conoscenze ed esperienze, indipendentemente dallo spazio e dal tempo; la FAD consente di partecipare a corsi di formazione da qualsiasi luogo o postazione e favorisce l’apprendimento di determinate materie, in maniera personalizzata e autonoma.

In parole semplici, il discente che segue un corso on line, può farlo seguendo i suoi tempi e i suoi ritmi, può ripetere le lezioni tutte le volte che vuole, può usufruire di materiale didattico messo a disposizione sulla piattaforma internet.

Spesso, inoltre, il discente ha la possibilità di contattare il docente via internet, in chat o su skype.

Al termine delle lezioni e/o di un tempo minimo di formazione, previsto per i corsi obbligatori sulla Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.), il discente deve superare un test di valutazione prima di ricevere l’attestato.

Prima di iscriversi ad un corso obbligatorio sulla Sicurezza sul Lavoro, bisogna accertarsi che sia le metodologie, i programmi, la durata dei corsi, siano conformi a quanto previsto dalla legislazione vigente e che inoltre gli attestati rilasciati siano legalmente validi e riconosciuti.


Ma quali vantaggi offre la Formazione A Distanza?

Conviene a chi non può o non vuole recarsi fisicamente a seguire i corsi di formazione presso enti esterni, a chi desidera ripetere e rivedere autonomamente parti del corso di formazione, a chi desidera un risparmio economico sul costo del corso (in genere, i corsi in FAD, costano meno di quelli in Aula). Un esempio qui.

Studio Amich Consulting Engineers è sede formativa territoriale di CONFSAL FISALS, attraverso la quale è possibile effettuare Formazione a Distanza (on line su piattaforma) per molti dei corsi obbligatori previsti dal Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.); gli attestati rilasciati sono validi su tutto il territorio nazionale.




(erogabili con la modalità a distanza)

oppure se hai bisogno di ulteriori chiarimenti puoi contattarci direttamente.







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