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Blog - Studio Amich - Consulting Engineers

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PREPARARSI ALLA RIAPERTURA: ADEMPIMENTI EMERGENZA COVID-19 PER AZIENDE E IMPRESE

Studio Amich - Consulting Engineers
Pubblicato da in CONSULENZA ·
Tags: Covid19revisioneDVRprocedureprotocollocovid19obbligosanificazioneambientidilavoro


Con l'approssimarsi della riapertura prevista per alcune attività imprenditoriali, sempre più clienti ci chiedono info in merito ad argomenti quali l'eventuale necessità di revisione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), le procedure e i protocolli COVID-19 da seguire per la riapertura (come mettersi in regola con i protocolli anticovid), sulla necessità o meno di effettuare sanificazione degli ambienti di lavoro (se e come farlo).


Studio Amich Consulting Engineers ha predisposto una consulenza apposita (anche online) per affiancare gli imprenditori che devono ripartire con le attività lavorative.


Per evitare sanzioni e spese inutili, contattaci al più presto:

Mail: info@studioamich.it - Tel. 347.5923479



DPCM del 26 Aprile 2020: MISURE URGENTI di CONTENIMENTO per COVID-19 su tutto il TERRITORIO NAZIONALE

Studio Amich - Consulting Engineers
Pubblicato da in SICUREZZA SUL LAVORO ·
Tags: DPCM26aprile2020misureurgentidicontenimentosututtoilterritorionazionale


Dal sito del Governo, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 26 Aprile 2020 contenente le misure urgenti di contenimento su tutto il territorio nazionale della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, scaricabile in pdf:






PROTOCOLLO CONDIVISO del 24 Aprile 2020 per le MISURE di CONTRASTO e CONTENIMENTO COVID-19 negli AMBIENTI DI LAVORO

Studio Amich - Consulting Engineers
Pubblicato da in SICUREZZA SUL LAVORO ·
Tags: protocollocondivisodel24Aprile2020contrastocontenimentoCovid19cantieri


Dal sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Protocollo condiviso del 24 Aprile 2020 di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, scaricabile in pdf:

http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-04/Protocollo%20cantieri%2024%20aprile%2020.40.pdf





LA NORMA ISO 22301 (Business Continuity) E L'EMERGENZA COVID 19

Studio Amich - Consulting Engineers
Pubblicato da in SISTEMI DI GESTIONE ·
Tags: ISO22301businesscontinuitymanagementsystemcovid19emergenzacoronavirus




In periodi di emergenza come quello attuale da Covid 19, la norma UNI EN ISO 22301: 2019 (Business Continuity Management System) può essere di supporto a quelle aziende che, indipendentemente dal settore di appartenenza, debbano operare in uno scenario socio/economico particolare e/o di emergenza.


L'applicazione della norma (implementando un efficace sistema di gestione per la continuità operativa) consente di prevenire e affrontare una serie di problematiche e rischi che possono essere fatali per la solidità o addirittura per la sopravvivenza dell'azienda.


La norma ISO 22301 specifica in particolare, i requisiti per attuare, mantenere e migliorare un sistema di gestione per proteggere l'organizzazione, ridurre le probabilità, prepararsi, rispondere e riprendersi dalle interruzioni quando queste si verificano.


La struttura della norma ISO 22301 è simile a quella della più nota ISO 9001, integrabile con la stessa, e riporta in particolare al Cap. 8, a valle dell'analisi di impatto operativo e di valutazione del rischio, l'identificazione e la selezione di strategie e soluzioni per la continuità operativa, nonchè la predisposizione di piani per assicurare detta continuità.


Pertanto la corretta applicazione della norma ISO 22301 assicura la capacità dell'organizzazione di continuare a fornire prodotti e servizi in tempi e quantità accettabili anche durante l'emergenza.


Per emergenze si intendono non solo quella attuale da Covid 19, ma anche quelle derivante da altri eventi drammatici quali ad esempio terremoti, alluvioni, ecc..., ovvero tutte quelle che possono cambiare la vita delle persone e delle attività aziendali in modo drastico.



 

 




CONSULENZA E CERTIFICAZIONE ISO 9001: 2015 DA REMOTO

Studio Amich - Consulting Engineers
Pubblicato da in SISTEMI DI GESTIONE ·
Tags: emergenzacoronavirusconsulenzaecertificazioneISO9001daremotoskypevideoconferenza



Alcuni Clienti mi chiedono, vista l'emergenza Coronavirus in atto, se è possibile effettuare consulenza e certificazione ISO 9001: 2015 da remoto.



CONSULENZA ISO 9001: 2015
Per quanto attiene la consulenza, tutte le attività di check-up aziendale, la progettazione e la realizzazione della documentazione della qualità, l'audit interno e l'assistenza al riesame della direzione, possono essere eseguite da remoto (via skype o altro), con l'attiva collabrazione delle funzioni interessate; faccio ovviamente riferimento a quelle piccole aziende semplicemente strutturate, che non richiedono la presenza del consulente sul posto.


Per maggiori info puoi contattarmi qui.


CERTIFICAZIONE ISO 9001:2015
Per quanto attiene invece l'attività di certificazione, alcuni Enti stanno adottando la seguente procedura, nel caso in cui non è possibile effettuare audit in campo ma è possibile effettuare un audit a distanza.


1) Audit di certificazione
Verrà programmata la data dell'audit da remoto secondo la programmazione concordata. In alcuni
casi sarà possibile prendere una decisione di certificazione basata sui risultati dell'audit da remoto
(ad es. per attività ISO 9001 a basso rischio), tuttavia un audit in sito deve essere condotto entro
un periodo di 6 mesi - per il tempo restante - appena la situazione pandemica lo consenta. Per la
maggior parte dei casi non sarà comunque possibile emettere il certificato fin quando non sarà
programmata ed effettuato un audit in campo - per il tempo restante - appena la situazione
pandemica lo consenta – o entro un massimo di 6 (sei) mesi - per la conclusione dell’audit. Prima
di effettuare l’audit a distanza, sarà comunque necessario ottenere l’approvazione.

2) Audit di sorveglianza:
Verrà programmata la data dell'audit da remoto secondo la normale cadenza temporale. Dopo
l’effettuazione dell’audit da remoto, si dovrà comunque programmare ed effettuare un audit
parziale in campo - per il tempo restante - appena la situazione pandemica lo consenta – o entro
un massimo di 6 (sei) mesi - per la conclusione dell’audit. In caso di rifiuto da parte dell’azienda -
non comprovato da reali esigenze - alla conduzione dell'audit in campo, la validità del certificato
verrà immediatamente sospesa.

3) Audit di ricertificazione:
Verrà programmata la data dell'audit da remoto secondo la normale cadenza temporale. Dopo
l’effettuazione dell’audit da remoto, verrà prorogata la data di scadenza del certificato fino a un
massimo di 6 (sei) mesi per le aziende il cui livello di rischio è identificato come medio e alto;
mentre per le aziende il cui livello di rischio è identificato come basso sarà possibile emettere un
certificato con validità triennale. Si dovrà comunque programmare ed effettuare un audit
parziale in campo - per il tempo restante - appena la situazione pandemica lo consenta – o entro
un massimo di 6 (sei) mesi - per la conclusione dell’audit. In caso di rifiuto da parte dell’azienda -
non comprovato da reali esigenze - alla conduzione dell'audit in campo, la validità del certificato
verrà immediatamente cancellata.

Nota: * Audit a distanza
Questo metodo di audit presuppone l'uso della comunicazione visiva e audio (tramite fotocamera,
smartphone, altri media quali p.e. skype, ecc.).



Per maggiori info puoi contattarmi qui.




Covid-19 e Formazione in aula - Art. 37 Dlgs 81/08

Studio Amich - Consulting Engineers
Pubblicato da in FORMAZIONE ·
Tags: covid19emergenzacoronavirusformazioneinaulaart.3781/08corsirinviaresmartworking



L'emergenza coronavirus (o Covid-19), ha fermato da tempo la classica formazione in aula ai lavoratori (Art. 37 Dlgs 81/08), per ovvi motivi.

Molti sono i corsi in aula che, anche noi, abbiamo dovuto rinviare a data da definirsi.

Il nuovo protocollo per tutelare la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro (del 14 marzo 2020) ha però modificato tale situazione; in particolare dalla Regione Veneto vi è stato un'aggiornamento delle indicazioni in materia Covid-19 per gli ambienti di lavoro non sanitari e relativo alla formazione e alle verifiche periodiche.

Ovvero, per quanto attiene la formazione:

“resta ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, modalità che si ritiene applicabile anche alla formazione obbligatoria prevista dall'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e disciplinata dagli Accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni. Pertanto, fino al termine dell’emergenza, l’eventuale formazione a distanza effettuata mediante collegamento telematico in videoconferenza tale da assicurare l’interazione tra docente e discenti (ciascuno in solitaria, essendo esclusa qualsiasi forma di aggregazione in tale ambito) si ritiene equiparata a tutti gli effetti alla formazione in presenza”.


Studio Amich Consulting Engineers dispone dei mezzi informatici per erogare la formazione in modalità collegamento telematico (smart working).


Per ulteriori info contattaci qui






EMERGENZA CORONAVIRUS E FORMAZIONE A DISTANZA

Studio Amich - Consulting Engineers
Pubblicato da in FORMAZIONE ·
Tags: emergenzacoronaviruscasacorsidiformazionefadadistanzaonlinesicurezzasullavoro81/08


L'emergenza Coronavirus, ha reso necessario rimodulare le modalità di erogazione della formazione obbligatoria al personale aziendale, in particolare per i corsi sulla Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs 81/08).


Per chi intende utilizzare il tempo da trascorrere necessariamente a casa per formarsi, sono attivi sul nostro portale i seguenti corsi di formazione in FAD (Formazione A Distanza) per la Sicurezza sul lavoro ed altro (al seguente link):



Gli attestati rilasciati hanno validità legale su tutto il territorio nazionale.



Per tutte le informazioni, chiarimenti, preventivi o iscrizioni, puoi anche






OBBLIGHI FORMATIVI 81/08 (Sicurezza sul Lavoro) PER PORTIERI DI CONDOMINIO

Studio Amich - Consulting Engineers
Pubblicato da in FORMAZIONE ·
Tags: obbligocorsisicurezzasullavoro81/08perportieredicondominio


Nei confronti del portiere di un condominio che rientra nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati, è previsto dall’art. 3 comma 9 del D. Lgs. n. 81/2008, tra le altre cose, l'obbligo di frequentare corsi per la sicurezza sul lavoro.


Detto Art. 3 fa riferimento, a sua volta, agli artt. 36 e 37 del D. Lgs 81/08 che impongono che il lavoratore (in questo caso il portiere di condominio) frequenti obbligatoriamente un corso di formazione generale della durata di 4 ore ed un corso di formazione specifica, anch'esso della durata di 4 ore.


Ai portieri, devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate.


Per maggiori info o per prenotare futuri corsi, puoi contattarci qui.





IN ITALIA C'E' ANCORA MOLTO DA FARE SULLA FORMAZIONE

Studio Amich - Consulting Engineers
Pubblicato da in FORMAZIONE ·
Tags: formazioneinnovazionecostoadempimentoinvestimentopersonaleaziendaleincentiviPMIfondiinterprofessionali

In Italia c'è ancora molto da fare sulla formazione...

Il grafico sopra è indicativo della situazione italiana in quest'ambito.

Per esperienza personale posso dire che nelle PMI la formazione è vista spesso come come un mero adempimento burocratico ed un costo e non come un investimento. Eppure oggi chi non innova e/o non fa crescere il proprio personale aziendale rischia di estinguersi.

Ciò trae origine dalla convizione che, soprattutto nelle PMI, la formazione non sia necessaria in quanto si ritiene che il personale operante sia già qualificato. La conseguenza è che, non riuscendo ad innovare, esse operano in campi dove la concorrenza è spietata ed i margini di guadagno sono sempre più risicati.

Esistono oggi molti incentivi che possono ridurre o addirittura annullare i costi per la formazione in azienda (vedi anche i fondi interprofessionali).









ATTESTATI SICUREZZA SUL LAVORO SCADUTI, CHE FARE?

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Pubblicato da in FORMAZIONE ·
Tags: attestatisicurezzasullavoroscadutiaggiornamenti


Molti clienti rilevando la presenza in azienda di attestati sulla sicurezza sul lavoro scaduti (perchè sfuggiti al controllo o per una "svista" dei responsabili), mi chiedono se è necessario ripetere per intero i corsi o effettuare semplicemente degli aggiornamenti.


Se si superano il termini previsti, che decorrono dal giorno del conseguimento dell'attestato, allora lo stesso può ritenersi scaduto. Ciò non vuol dire che il dipendente perda la propria formazione, ma solo che è temporaneamente non coperto a fronte di eventuali controlli degli organi competenti, che possono comminare una sanzione al datore di lavoro.


Nessuna preoccupazione quindi, è però necessario che venga effettuata al più presto la formazione per aggiornare l'attestato scaduto.


Di seguito sono riportati i termini entro i quali provvedere all'aggiornamento degli attestati:

RSPP Datore di Lavoro (Rresponsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione): 5 anni;
RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza): 1 anno;
Addetti antincendio alle emergenze: 3 anni;
Addetti al primo soccorso: 3 anni;
Formazione generale: non ha scadenza;
Formazione specifica lavoratori: 5 anni.
Preposti: 5 anni;
Dirigenti: 5 anni;
Addetti e Preposti al Montaggio, Trasformazione, Smontaggio Ponteggi: 4 anni;
Attrezzature di Lavoro (carrelli elevatori, piattaforme di lavoro elevabili (PLE), gru su autocarro, escavatore (terne, pale gommate ecc.), trattori…): 5 anni


Se possiamo esserti d'aiuto, o hai bisogno di formazione







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