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Qualora il DVR non sia esibito, in quanto custodito in altro luogo, la chiusura dell'azienda è solo rinviata alle ore 12 del giorno seguente, termine entro il quale il datore di lavoro deve esibire il DVR, evitando la sospensione. Ciò in quanto, il Dvr, a norma dell'art. 29, comma 4, del dlgs n. 81/2008 va custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi. Anche in tal caso, quindi, l’ispettorato nazionale del lavoro, contesterà l’illecito.
Sanzioni sono previste, anche nel caso sia presente il DVR, ma contenga omissioni e mancanze (es. mancata valutazione di un gruppo omogeneo di lavoratori, mancanza di valutazioni di rischi specifici presenti in azienda, ecc...).
L'attività di valutazione dei rischi, quindi, con la conseguente redazione del documento (DVR), sia essa redatta dal datore di lavoro, sia che venga affidata ad un consulente esterno, è un'attività delicata e importante, che richiede tutta l'attenzione possibile (oltre che la collaborazione di altri soggetti presenti nell'organigramma della sicurezza).
Spesso si osserva che, invece, tale attività viene sottovalutata dall'imprenditore, che tende a delegare all'esterno l'attività, pensando di risolvere così il problema.
In tal caso, a volte, la scelta dell'imprenditore ricade sul consulente che presenta il preventivo più basso; quest'ultimo sarà spesso, poco invogliato a dare tutta l'attenzione possibile ad un'attività così importante.
E' da chiarire che, a tutela dell'imprenditore, il responsabile davanti alla legge di eventuali omissioni e mancanze nel DVR, sarà sempre e solo lui, per quanto riguarda le sanzioni sia penali che pecuniarie.
Nel caso l'attività di Valutazione dei Rischi venga delegata all'esterno, è nell'interesse dell'imprenditore, affidarsi a consulenti con effettiva preparazione ed esperienza di valutazione dei rischi aziendali.
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