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Anche le piccole imprese e le microimprese (con meno di 10 dipendenti) possono aderire a Fondimpresa.
Spesso sono proprio queste ultime a pagare maggiormente lo scotto della crisi economica in atto.
La Formazione erogata gratuitamente attraverso i fondi interprofessionali (Es. Fondimpresa) rappresenta un'ottima opportunità per soddisfare il fabbisogno formativo anche in ambito requisiti cogenti (es. Sicurezza sul lavoro).
Di seguito un video:
https://www.youtube.com/watch?v=__9zu8YJXdU
Buon lavoro a tutti.
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Molto spesso nelle aziende è necessario assegnare la funzione di preposto, figura per la quale l’art. 19 del D. Lgs. 81/08 stabilisce compiti e responsabilità.
Ma chi è o chi può essere nominato preposto?
L’art. 2 comma e) del D. Lgs. 81/08 definisce il preposto come persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Ma è necessaria una delega scritta da parte del datore di lavoro?
A questa domanda ci viene in aiuto una sentenza della Cassazione penale, Sez. IV – (Sentenza n. 1502 del 14 gennaio 2010 (u.p. 18 dicembre 2009) la quale fornisce qualche chiarimento; la stessa infatti, ci dice che il preposto “…e` individuato direttamente dalla legge e dalla giurisprudenza come soggetto cui competono poteri originari e specifici, differenziati tra loro e collegati alle funzioni a essi demandati, la cui inosservanza comporta la diretta responsabilità del soggetto «iure proprio». Si deve cioè precisare che il preposto non è chiamato a rispondere in quanto delegato dal datore di lavoro, ma bensì a titolo diretto e personale per l’inosservanza di obblighi che allo stesso direttamente fanno capo.
E`pertanto del tutto improprio il richiamo alla delega, o meglio alla assenza di delega, da parte del datore di lavoro con il quale il preposto imputato cerca di allontanare da sè la responsabilità, solo dovendosi precisare che i giudici di merito hanno correttamente individuato la responsabilità dell’imputato come conseguenza degli obblighi a lui direttamente e autonomamente spettanti”.
Il preposto che non ha ricevuto delega scritta dal datore di lavoro può sottrarsi alle sue responsabilità in ambito sicurezza sul lavoro?
La Cassazione penale, Sez. IV – Sentenza n. 28779 del 19 luglio 2011 (u.p. 24 aprile 2011) premette che, ‘‘come il datore di lavoro ed il dirigente, anche il preposto (ed è tale, ad esempio il capo cantiere) e` indubbiamente destinatario diretto (iure proprio) delle norme antinfortunistiche, prescindendo da una eventuale «delega di funzioni» conferita dal datore di lavoro’’.
Beninteso, chiarisce che l’obbligo di attuare le misure di sicurezza ‘‘incombe innanzitutto al datore di lavoro, cui competono anche poteri organizzativi, predispositivi e di spesa al riguardo’’.
Ma subito aggiunge che ‘‘il preposto non è soggetto estraneo al conseguimento dei risultati scaturenti dall’adempimento di quell’obbligo, non è soggetto che possa notarilmente e passivamente meramente registrare una situazione di non conformità a legge e ad essa prestare silente, passiva e ratificatoria acquiescenza’’, e, ‘‘al contrario, proprio perche´ pur esso diretto destinatario del precetto di legge, è tenuto ad attivarsi nel controllo della rispondenza della situazione di fatto ai dettami di legge e, nella verificata situazione di non corrispondenza dei luoghi di lavoro alle prescrizioni antinfortunistiche di legge, ad attivarsi per tutto quanto sia nelle sue possibilita` per rimuovere tale situazione pregiudizievole per la sicurezza dei lavoratori nello svolgimento di quelle attività che egli pur sempre dirige e sovrintende, assumendo anch’egli nei confronti dei lavoratori medesimi una posizione di garanzia’’
Il preposto è soggetto a formazione obbligatoria?
Si, il D. Lgs. 81/08 all’art. 37 obbliga tale figura ad effettuare un corso di formazione.
Oggi vorrei parlare di opportunità di risparmio per le aziende.
Questa esigenza è sentita, soprattutto per le piccole imprese, nell’ambito dei corsi obbligatori, ad esempio quelli riguardanti la formazione in ambito sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08), oppure in ambito privacy per la formazione degli incaricati al trattamento dei dati (D. Lgs. 196/03).
Da qualche anno vi è la possibilità di ottenere formazione in maniera del tutto gratuita per le imprese.
Ciò avviene mediante l’utilizzo di fondi interprofessionali che finanziano piani formativi aziendali, settoriali e territoriali, per soddisfare i bisogni delle aziende che hanno l’esigenza di formare e valorizzare i propri dipendenti.
Sono sistemi promossi dalle organizzazioni di rappresentanza delle Parti Sociali attraverso specifici accordi stipulati tra organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e possono essere istituiti per ogni settore economico dell’industria, dell’agricoltura, del terziario, del’artigianato e prevedono anche percorsi formativi individuali.
Sempre più aziende ottengono formazione gratuita con questo sistema.
Contattaci per informazioni e per iscrivere subito la tua azienda.
Negli ultimi tempi, in particolare per l'emergenza coronavirus, si parla molto della formazione in FAD.
Innanzitutto chiariamo, per chi non lo sapesse, che FAD è l’acronimo per Formazione A Distanza.
Ma cos’è la Formazione A Distanza?
La Formazione A Distanza è una metodologia di insegnamento che permette di trasferire attraverso internet conoscenze ed esperienze, indipendentemente dallo spazio e dal tempo; la FAD consente di partecipare a corsi di formazione da qualsiasi luogo o postazione e favorisce l’apprendimento di determinate materie, in maniera personalizzata e autonoma.
In parole semplici, il discente che segue un corso on line, può farlo seguendo i suoi tempi e i suoi ritmi, può ripetere le lezioni tutte le volte che vuole, può usufruire di materiale didattico messo a disposizione sulla piattaforma internet.
Spesso, inoltre, il discente ha la possibilità di contattare il docente via internet, in chat o su skype.
Al termine delle lezioni e/o di un tempo minimo di formazione, previsto per i corsi obbligatori sulla Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.), il discente deve superare un test di valutazione prima di ricevere l’attestato.
Prima di iscriversi ad un corso obbligatorio sulla Sicurezza sul Lavoro, bisogna accertarsi che sia le metodologie, i programmi, la durata dei corsi, siano conformi a quanto previsto dalla legislazione vigente e che inoltre gli attestati rilasciati siano legalmente validi e riconosciuti.
Ma quali vantaggi offre la Formazione A Distanza?
Conviene a chi non può o non vuole recarsi fisicamente a seguire i corsi di formazione presso enti esterni, a chi desidera ripetere e rivedere autonomamente parti del corso di formazione, a chi desidera un risparmio economico sul costo del corso (in genere, i corsi in FAD, costano meno di quelli in Aula). Un esempio qui.
Studio Amich Consulting Engineers è sede formativa territoriale di CONFSAL FISALS, attraverso la quale è possibile effettuare Formazione a Distanza (on line su piattaforma) per molti dei corsi obbligatori previsti dal Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.); gli attestati rilasciati sono validi su tutto il territorio nazionale.